Art. 6.
(Informazione e comunicazione).

      1. Per l'attuazione delle iniziative di informazione sulle finalità e sui benefìci

 

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previsti dalla presente legge e di comunicazione delle iniziative socialmente responsabili promosse dalle imprese, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 1 sono definite dall'Autorità, sentito il Forum consultivo, mediante un programma di comunicazione, approvato dal Ministro delle attività produttive, di intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del lavoro e delle politiche sociali.
      3. Nel programma di cui al comma 2 sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività informative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative di comunicazione, utilizzando a tale fine prioritariamente la diffusione sui mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto e con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di siti INTERNET.
      4. La Presidenza del Consiglio dei ministri riserva alla comunicazione sulle iniziative delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 7 una quota dei messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, può trasmettere a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
      5. Il Ministro delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, assicurano che, nel contratto di servizio, la parte relativa all'offerta radiofonica e televisiva garantisca ampio spazio all'informazione sulle finalità della presente legge e sulle iniziative delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 7.
 

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      6. Le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono destinare alle finalità della presente legge i messaggi di utilità sociale di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150.